NOTE SULLA MARCATURA CE E SULLA CERTIFICAZIONE DEI CANCELLI IN FERRO BATTUTO

Queste note hanno “la pretesa” di semplificare per quanto possibile una materia in cui Direttive e Regolamenti comunitari,   Norme Tecniche   emesse dagli Enti di Normazione hanno, nella pratica, diverse interpretazioni. La domanda di certezze non trova sicura risposta.

Lo sforzo comunque è di definire una cornice in cui si individui una logica che possa poi guidare le scelte che, alla fine, spettano agli imprenditori. Avere come minimo sotto mano il Regolamento 305/2011 facilita la comprensione di questo scritto.

Partiamo da alcune considerazioni generali: una Direttiva va recepita, un Regolamento è subito applicabile, le Norme tecniche sono facoltative. Mentre una Direttiva o un Regolamento sono reperibili sul web, le Norme tecniche sono nella maggioranza dei casi in vendita e spesso innescano una necessità di norme a cascata.

C’è una priorità e un valore diverso tra Regolamento e Norma Tecnica e questo sarà oggetto dell’argomento che trattiamo.

Intanto dobbiamo aver chiaro cos’è la Marcatura CE: si riscontra ancora una colpevole ignoranza sul suo significato e la responsabilità che comporta uno scorretto utilizzo.

La Marcatura CE è la dichiarazione obbligatoria, rilasciata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione Europea, che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive applicabili.

La Marcatura CE fu introdotta con la Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, al fine di accelerare la costituzione del Mercato unico Europeo previsto dal Trattato CE

Il Marchio / Etichetta CE apposto sul prodotto, che viene ai fini di un preciso percorso, sta a indicare che tutti gli obblighi in materia di sicurezza sono stati correttamente soddisfatti e documentati nel Fascicolo tecnico, nella Dichiarazione di Conformità (Direttiva Macchine) e nella Dichiarazione di prestazione (Regolamento 305/2011).

 

Per i cancelli industriali (motorizzati o non ) vanno prese in considerazione:

Regolamento dei Prodotti da Costruzione 305/2011, che sostituisce la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE; è un documento importante da avere sempre presente, in cui si trovano le definizioni e i principi generali relativi alla marcatura CE;

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti – Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 “Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004;

Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17);

Direttiva 2014/30/UE relativa alla Compatibilità Elettromagnetica

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

A questo elenco aggiungiamo :

– Le Norme Tecniche e/o di Prodotto (non obbligatorie in generale, ma molto utili perché danno la presunzione di rispetto degli iter richiesti dalle Direttive e Regolamenti) emanate dagli Enti di Normazione.

Per i cancelli la norma di riferimento è la Norma di prodotto UNI EN 13241-1 (edizione Aprile 0111) “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage” Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo.

Ora richiediamo molta attenzione perché negli asterischi qui sotto sta il nocciolo della questione. Intanto ci riferiamo ad una produzione artigianale, per cui non in serie, e ipotizziamo due campi di applicazione:

 

Cancelli motorizzati

Regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione comporta: 1) Dichiarazione di Prestazione -(DoP – Declaration of Performance)* articolo 4;

2) il rispetto dei Principi generali e uso della marcatura CE, articoli 8, 9.

La Marcatura CE, nel rispettare la norma di prodotto 13241-1, obbliga a prove che possono essere compiti del fabbricante (Controllo della produzione in fabbrica – FPC – e alcune Prove iniziali di tipo) e compiti di un Organismo esterno approvato ** ( Prove iniziali di tipo con procedura secondo il sistema 3 prospetto ZA.3 pag. 36 della norma).

La marcatura CE prevede il Manuale d’installazione – d’uso e manutenzione e l’ Apposizione Etichetta CE .

Le prove effettuate vengono riportate nell’Etichetta e nella DoP.

Il sistema 3 prevede il rispetto della direttiva Compatibilità Elettromagnetica e Bassa Tensione da citare nell’apposizione etichetta CE.

Direttiva macchine (2006/42/CE): va applicata con una modalità di autocertificazione (non c’è bisogno di un Organismo esterno per prove di tipo) che comporta: 1) Procedura Marcatura CE; 2) Fascicolo Tecnico; 3) Dichiarazione di conformità; 4) Apposizione etichetta CE.

Naturalmente l’Etichetta CE sarà una emessa per il Regolamento 305 in cui si citano le Direttive, Regolamento applicati.

 

Cancelli non motorizzati Treviso

Risulta chiara la non applicabilità della Direttiva macchine, Bassa Tensione e Compatibilità elettromagnetica. Viene invece considerato il Regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione, come sopra riportato.

Considerando la priorità di un Regolamento su una norma, la caratteristica di produzione in unico esemplare, riteniamo che non sussista l’obbligatorietà di usufruire di un Organismo esterno per prove di tipo, non sussistendo il bisogno di rintracciabilità del costruttore essendo univoco il rapporto produttore cliente.

Nello stesso tempo si sottolinea che la procedura Marcatura CE obbliga a: analisi dei rischi, manuale di installazione, uso e manutenzione; dichiarazione di conformità; etichetta CE; procedure di controllo della produzione, disegni o foto del prodotto, eventuali calcoli e prove se sono stati eseguiti.

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* L’articolo 5 del Regolamento 305/2011 prevede delle deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione per prodotto in unico esemplare ecc.

** Il Regolamento 305/2011 all’articolo 37 prevede, per le microimprese, la possibilità di procedere con prove interne dove l’Organismo non ha compiti da svolgere (Sistema 4). Lo stesso Regolamento all’articolo 38 paragrafo 1 prevede per prodotti in unico esemplare o su specifica ordinazione, che il fabbricante possa sostituire i sistemi di cui all’allegato V , con una documentazione tecnica specifica.